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Nessuna sanzione amministrativa"Grattino" nei parcheggi a pagamento: nessuna sanzione amministrativa ex art. 157 comma 6 e 8 del Codice della Strada può essere comminata in caso di mancata esposizione. Lo "Sportello dei diritti" segnala un’importante sentenza del Giudice di Pace di Caserta. Lo "SPORTELLO DEI DIRITTI" della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, segnala una nuova importante sentenza in tema di mancata esposizione del cosiddetto "grattino" per supposta violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, emessa dal GdP di Caserta nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06. La sentenza che si allega di seguito, pare totalmente innovativa ed in breve afferma che nei casi di mancata esposizione del "grattino" nei parcheggi a pagamento, nessuna sanzione amministrativa può essere comminata, perché nessuna norma del C.d.S lo prevede. Chi non espone il "grattino" è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all’esposizione di attestazioni di pagamento, non essendoVi per l’appunto alcuna norma che indichi quest’obbligo, riferendosi l’art. 157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento. Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici. Già da tempo, infatti, lo "Sportello" ha segnalato la prassi di gran parte dei comuni di maggiori dimensioni che hanno creato intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di "cercare" il parcheggio in quest’ultime. La situazione venutasi a creare in questi comuni ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata, e lo "Sportello dei Diritti" riceve quotidianamente decine di reclami in tal senso. L’Assessore Madaro ribadendo l’invito ai comuni che non si attengono alle prescrizioni del Codice della Strada di modificare immediatamente le delibere illegittime ed in qualità di Assessore Provinciale con delega alla "Cittadinanza Attiva", ritenendo fondamentale l’intervento democratico dei cittadini nelle decisioni d’importanza sostanziale per la vita cittadina, si fa promotore di tutti quegli istituti di partecipazione popolare previsti dagli statuti dei Comuni al fine di sensibilizzare i Comuni ove gli stessi continuassero a ledere i diritti dei cittadini-utenti della strada. Lecce, 06 dicembre 2006 L’Assessore al "Mediterraneo" con delega allo "Sportello dei Diritti" Carlo Madaro SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO viale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 OPPOSIZIONE A SANZIONEOPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA SOSTA IN AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA ESPORRE IL "GRATTINO" (Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 10.11.06) - www.iussit.it - 13.11.2006 - REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.ro 4112/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81: TRA TIZIA , nata a Caserta il …. ed ivi residente alla Via ….. n. …; (opponente) E Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., (opposto) Conclusioni: come da verbale di causa. Svolgimento del processoCon ricorso pervenuto a mezzo posta in data 4.5.2006, veniva proposta opposizione avversa il verbale di contestazione reso dalla Polizia Municipale di Caserta, n. 703xxx/2006/P del 27.4.2006, il cui originale è stato notificato in data 22.7.2006, conseguente a violazione dell'art. 157, c. 6 e 8, C.d.S. poiché il conducente del veicolo Ford Fiesta, tg. xxxxxxx, in data 27.4.2006, alle ore 10,13, in Caserta, alla Via …. n. …, sostava in area di parcheggio a pagamento senza esporre il grattino. Deduceva, tra l'altro, la ricorrente che l'autovettura era parcheggiata con esposto sul cruscotto il permesso per disabili, nelle strisce blu proprio di fronte alla propria abitazione, il cui lato della carreggiata era stato reso sosta vietata con rimozione. Nel frattempo, l'istante accompagnava, in poco tempo, presso la propria abitazione, nel civico 158, l'anziano genitore intestatario del permesso e le veniva contestato il verbale. Nelle vicinanze non esistevano posti per invalidi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del verbale di contestazione impugnato. Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l'udienza di comparizione delle parti stesse. L'opposto Comune di Caserta, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della proposta opposizione perché infondata, con vittoria delle spese di giudizio. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/81 e della Sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale. MOTIVI DELLA DECISIONELa proposta opposizione è fondata e va accolta. Invero, il comma 6 dell'art. 157 C.d.S. dispone testualmente: "Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione". Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui la sosta è a tempo limitato (non a pagamento), il conducente del veicolo che espone il cd. "disco orario", sul cruscotto, con l'indicazione dell'orario di inizio della sosta, assolve alla prefata norma, con la conseguenza che, scaduto il tempo stabilito, il conducente deve allontanarsi e lasciare libero il posto in modo da consentire l'avvicendamento con altri veicoli. Diversa è l'ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo piuttosto lungo in una zona appositamente riservata dall'autorità competente, con il pagamento di una somma oraria determinata dalla medesima autorità, assistita questa da regolare provvedimento della G.M.. In tale quadro, è del tutto evidente che il conducente del veicolo è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma certamente non è passibile di sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso, né prevista e neppure sanzionata dal C.d.S.. Sicché, la proposta opposizione è fondata e va accolta, con la conseguenza che il verbale della Polizia Municipale di Caserta va annullato. La natura della controversia ed i motivi che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 703xxxx/2006/P del 27.4.2006, reso dalla Polizia Municipale di Caserta; 2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Caserta, all'udienza del 10 Novembre 2006 Il Giudice Coordinatore (Avv. Generoso Bello) Documento creato il 05/12/2006 (20:31)Ultima modifica del 05/12/2006 (20:31) Area di StampaFortune Cookie...Chi mangia finché s`ammala, digiuna finché risana |
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